La classificazione dei rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) fu introdotta con la Direttiva 75/442/CEE e nel 2015 è stato approvato il nuovo elenco dei rifiuti con Decisione 2014/955 UE.
È importante tenere presente che il produttore di un rifiuto è sempre responsabile della sua corretta classificazione e dell’attribuzione del codice CER.
I rifiuti possono essere suddivisi sostanzialmente in 3 tipologie:
- Rifiuti non pericolosi: quei rifiuti per i quali, dato il processo che li ha generati, si può ritenere a priori che non siano da considerarsi pericolosi e per i quali non è richiesta alcuna analisi chimica.
- Rifiuti pericolosi: definiti tali sulla base della loro natura o del processo che li ha generati. Per essi non si può fare a meno di effettuare un’analisi di caratterizzazione, al fine di attribuire le caratteristiche di pericolo.
- Rifiuti “a specchio”, così chiamati perché è sempre presente una coppia di codici: una pericolosa e una non pericolosa, per questo motivo la pericolosità o meno non è definibile a priori ma solo in seguito ad un’accurata analisi chimica indirizzata a definire la concentrazione degli inquinanti, con riferimento ai rispettivi valori di soglia stabiliti dal Regolamento (UE) 1357/2014.
La non corretta classificazione dei rifiuti, così come la non corretta valutazione della sua pericolosità possono comportare conseguenze rilevanti sul piano penale per chi ne è responsabile (Art. 256 e Art. 260 del D.Lgs. 152/06).
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